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Rivalutazione Immobili - DL 185/2008 |
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Il decreto anticrisi (art. 15 D.L.185/2008) prevede una nuova possibilità di rivalutazione dei beni immobili iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e a condizione che non si tratti di aree fabbricabili e di immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.
I soggetti espressamente interessati alla rivalutazione degli immobili sono quelli indicati dall'art. 73 del Tuir, comma 1, lettere a) e b), nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.
La rivalutazione degli immobili dovrà essere eseguita nel bilancio/rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, e dovrà riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Il saldo di rivalutazione dovrà essere imputato al capitale o accantonato in una specifica riserva in sospensione d`imposta. Potrà però essere affrancato con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, pari al 10% dei valori affrancati.
La norma è principalmente destinata a "migliorare" i bilanci civilistici delle società, ma non sono trascurabili i risvolti fiscali: il foglio elettronico consente di stimare il costo (o risparmio) fiscale effettivo per i soggetti IRES. |
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